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Ordinanza — n. 37259/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37259/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37259/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTHAR OUSSAMA (CUI: 04S3L5R) nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 28/12/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 40 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37259/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 40 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato aggravamento della pena difesa penale istanza di revisione penale permesso di promuovere un procedimento penale motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTHAR OUSSAMA (CUI: 04S3L5R) nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 28/12/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 40 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;

Considerato invero che entrambi i motivi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al trattamento punitivo: in relazione sia al primo motivo di ricorso riguardante l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche dovuta al comportamento processuale dell'imputato (pag. 7 della sentenza impugnata); sia al secondo motivo di ricorso relativo all'eccessività della pena (pagg. 6-7 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il