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Ordinanza — n. 37256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITOLI MIRCEA DANIEL nato il 04/07/1978 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 32 OSSERVA Ritenuto l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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artt. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 32 OSSERVA Ritenuto l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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spese di difesa difesa d'ufficio difesa penale indennizzo del difensore d'ufficio cauzione per le spese ripetibili perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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artt. 337 cod. pen
32 OSSERVA Ritenuto l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MITOLI MIRCEA DANIEL nato il 04/07/1978 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 32 OSSERVA Ritenuto l'unico motivo di ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il P esi "Onte i Er ol A ile D E POSITATA IN CA 'CELLERIA lo OTT 2024 I