Cassation court dismisses appeal on drunk driving case for inadmissible change of nullity argument timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Pumetti's appeal inadmissible for failing to timely raise a new nullity argument regarding the timing of the lawyer notification. While the lower court confirmed the conviction based on a late verbalization of the right to counsel, Pumetti attempted to shift the issue to the omission of prior notification before the breath test. The court rejected this because the exception was not raised in the appellate stage and the abbreviated trial procedure requires strict adherence to procedural deadlines for such defenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 180, 182 comma 2, 438 comma 6-bis, 464 c.p.p.; The defense of nullity regarding the timing of the notification of the right to counsel must be raised within the first instance judgment deadline and cannot be introduced later in abbreviated proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMETTI GIUSEPPE nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/02/1959 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato Giuseppe Pumetti in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera b) C.d.S.
2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di nullità fatta valere in sede d'appello relativamente alla circostanza che la nomina del difensore risultava essere stata effettuata alle ore 16:40 del 27 febbraio 2019 e quindi successivamente all'effettuazione dell'alcoltest avvenuto alle 16:15 e poi alle 16:34.
3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha osservato che la verbalizzazione successiva, rispetto al suo accadere, di un atto non determina alcuna nullità o inutilizzabilità dell'atto stesso. Il ricorrente, in questa sede, muta in modo inammissibile i termini della questione posta nell'atto di appello, affermando che gli operanti omisero di dare l'avviso della possibilità di farsi assistere dal difensore prima di effettuare l'alcoltest e non più, come riportato dalla sentenza alla pagina 3, che l'eccezione riguardava la mera verbalizzazione tardiva della possibilità di farsi assistere dal difensore.
Peraltro, va pure osservato che il giudizio fu reso nelle forme del rito abbreviato, per cui va fatta applicazione del principio secondo cui (Sez. 4 -n. 44962 del 04/11/2021; Rv. 282245 — 01), in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha neanche allegato di aver tempestivamente sollevato l'eccezione.
4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in Roma, il