Cassation court dismisses appeal against conviction for copyright infringement, rejecting non-prosecution claim due to habitual nature of copying.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the non-prosecution clause for particular triviality. The appellant argued that the volume of copied books demonstrated habitual conduct, yet the appellate court found the offense sufficiently trivial to warrant exemption. The supreme court affirmed this reasoning, citing established precedent that only relevant criteria need assessment for triviality, and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on the triviality of the offense for non-prosecution purposes must follow the criteria of Article 133, but it is not necessary to examine all evaluation elements, as it suffices to indicate those deemed relevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SANTO nato a MESSINA il 11/01/1990 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.La Rocca Santo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe con la quale, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione Sez. 3, n. 43097 del 3 ottobre 2021, ferma la responsabilità penale pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 171 ter I. n. 633/1941, conseguita alla sentenza rescindente, è stata ritenuta infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., in ragione dell'elevato numero di clienti e copie fotocopiate - 37 libri fotocopiati, che dimostravano il carattere abituale e non occasionale della condotta di riproduzione fotografica di testi universitari al fine di rivendita agli studenti.
2. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata contiene argomentazioni ineccepibili, sopra ricordate, alla pagina 3.
4. Relativamente all'applicazione dell'art. 131 bis, va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 -, n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto del carattere evidentemente abituale e considerevole dell'attività vietata, deponente per l'esclusione della scarsa offensività della condotta.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, in assenza di causa di esonero nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembr