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Ordinanza — n. 37071/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal argumentation and factual dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual disagreements rather than legal arguments. The appellant challenged a conviction for selling marijuana derivatives as food supplements, arguing against the court's interpretation of intercepted evidence. The court rejected this, stating that factual disputes regarding evidence interpretation belong to lower courts and that the appeal lacked necessary legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990; Art. 606 comma 3 c.p.p.: Appeals must be based on legal errors, not factual disputes; mere disagreement with evidence interpretation constitutes inadmissible factual complaint.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual dispute vs legal error marijuana derivative sale interception evidence interpretation Italian Supreme Court procedure gravi addebiti penali divieto di doppia punibilità responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990
4,4 contenuta in due sacchetti di plastica trasparente con indicazione quale "integratore alimentare" (art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 606 comma 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015
Sez. U. n. 30475 del 30/05/2019
Sez. 3, n. 14244 del 17/01/2020
2 della predetta legge (Sez. 3, n. 14244 del 17/01/2020, Durali, non massinnata;
Sez. 4, n. 38850 del 19/07/2019
Sez. 4, n. 38850 del 19/07/2019, Cafiero, non massimata; Sez.
Sez. 4, n. 33081 del 26/6/2019
38850 del 19/07/2019, Cafiero, non massimata; Sez. 4, n. 33081 del 26/6/2019, Nicevich, non massimata).
Corte cost. n. 186/2000
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSI RICCARDO nato a BOLOGNA il 20/11/1991 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Il difensore di RICCARDO BUSI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Bergamo di condanna del già menzionato (titolare di ditta individuale esercente attività di commercio all'ingrosso di fiori e piante), per il reato ascrittogli, in ragione dell'invio in Olanda di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 4,4 contenuta in due sacchetti di plastica trasparente con indicazione quale "integratore alimentare" (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in data 6/10/2020); con conseguente condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 5000 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ed i doppi benefici.

2. Il ricorrente propone un unico motivo, con il quale si duole cumulativamente dei vizi di violazione di legge, di vizio motivazionale e della mancata assunzione di prova decisiva, in relazione alla ricostruzione ed interpretazione dei fatti realizzate dalle sentenze di merito.

3. Il motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, la cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di fatto, estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

4. Peraltro, la tesi sostenuta è manifestamente contraria all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo cui (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956) la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, I. 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività; questa Corte nel suo massimo consesso ha ritenuto lecita l'attività di coltivazione di canapa (inerenti alle sole varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) per le sole finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge (Sez. 3, n. 14244 del 17/01/2020, Durali, non massinnata;

Sez. 4, n. 38850 del 19/07/2019, Cafiero, non massimata; Sez. 4, n. 33081 del 26/6/2019, Nicevich, non massimata). Tale principio si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la I. n. 242 del 2016 non consente la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Decis