Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing grounds not permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Joseph Parrinello inadmissible without formalities. The appellant raised grievances that failed to meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure regarding the expression of the accused's will, correlation with the judgment, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; appeals citing other reasons are inadmissible and result in immediate condemnation for costs.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINELLO JOSEPH nato il 26/08/1968 avverso la sentenza del 19/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avv. alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da Joseph Parrinello avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dellgi ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannali/3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.