Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing grounds not permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Boukadi Salah against the Padua GIP's judgment inadmissible without formalities. The appellant raised grievances that failed to meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure regarding the expression of the accused's will, correlation with the judgment, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the court ruled that the cited grounds were not permissible under the law, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; appeals citing grounds outside these categories are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKADI SALAH nato il 01/08/1983 avverso la sentenza del 11/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da Boukadi Salah avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna:I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.