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Ordinanza — n. 37063/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking sentences for failure to recognize minor offense and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding a reduced sentence for drug trafficking. The lower court had explicitly addressed the lack of minor offense status and generic mitigating circumstances, citing jurisprudence requiring a holistic assessment of drug quantities and continuity of activity. The Supreme Court affirmed that the appellate judgment correctly applied legal principles by weighing all relevant factors and rejecting arguments based on unproven life changes.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The court must evaluate the typical profile of the act holistically, and generic mitigating circumstances are denied when the objective gravity of the crime outweighs subjective factors.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense generic mitigating circumstances appellate review Cassazione Roma D.P.R. 309/1990 inadmissible appeal istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
RIAD KHALID, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5, art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
RIAD KHALID, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5, art. 73 d.P.R.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
RIAD KHALID, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5, art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 51063 del 27 settembre 2018
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
(Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (dep.
Sez. 3, n. 707 del 1998
Sez. 3, n. 23055 del 2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIAD KHALID nato il 01/01/1975 EL ALOINI RACHID nato il 12/05/1994 BARAKAT NABIL nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale 24 - L-T.-.certe,c2e: - 2c22._ 2) riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Lucca del12-6Thttdtiré O 35 ha ridotto ad anni cinque, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 19.677,00 di multa la pena inflitta nei confronti di BARAKAT NAIL, in relazione a plurimi episodi del reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, realizzati in concorso con EL ALOINI RACHID, RIAD KHALID E FAROUK ABDELFETTAH.

2. RIAD KHALID, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere un motivo relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5, art. 73 d.P.R. n. 309/1990. BARAKAT NABIL e EL ALOINI RACHID, con separato ricorso e medesimo difensore, propongono, oltre alli analogo motivo relativo al mancato riconoscimento della fattispecie più lieve, anche vizio di motivazione riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili. La sentenza impugnata ha esplicitamente affermato, quanto alla richiesta qualificazione dei fatti contestati nella ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 cit., ( pag. 7 quanto alla posizione di Riad Khaid; alla pag. 11, quanto alla posizione dei ricorrenti BARAKAT NABIL e EL ALOINI RACHID) che i relativi motivi d'appello risultavano infondati alla luce dei principi giurisprudenzali (per tutte Sez.U. n. 51063 del 27 settembre 2018, Murolo, RV 274076) applicabili, secondo cui il Giudice, al fine di elaborare il giudizio sulla lieve entità del fatto tipico, deve procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli indici che concorrono a delineare il profilo tipico del fatto, escludendo che lo stesso possa desumersi da un singolo elemento.

In tale solco, le sentenze di merito hanno dato valore al numero estremamente elevato di dosi di stupefacenti cedute, alla continuità e costanza dell'attività di spaccio, tale da costituire profitto certo, come riferito dai consumatori; inoltre, quanto al secondo motivo dei ricorsi proposti da BARAKAT NABIL e EL ALOINI RACHID (pag. 13 ), la sentenza impugnata ha rilevato che le circostanze ATTENUNATI generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto, non essendo rilevante l'incensuratezza del Barakat e la regolarità della presenza in Italia, nè tanto meno, le generiche affermazioni rese di aver cambiato vita.

4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 - 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 - 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 - 01). A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è manifestamente infondato.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento, per ciascuno dei medesimi ricorrenti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec