Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed fifteen days after the appellate judgment, exceeding the statutory deadline. The appellant argued that the lower courts incorrectly treated his defense regarding the identity of the vehicle's driver as mere conjecture, but the Court found the appeal lacked the required specific critique of the reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the fifteen-day deadline, and even if filed within time, it is rejected if the grounds are merely assertive without specific criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BADOUI NOUR EDDINE nato il 10/11/1978 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. EL BADOUI NOUR DDINE ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 189, commi 1,6 e 7 d.lvo n. 285/1992, deducendo violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità e, nello specifico, la censura si riferisce alla regola di giudizio utilizzata per attribuire il rilievo di mera congettura alla tesi difensiva tesa ad affermare l'insussistenza di prova certa sulla paternità della condotta in capo all'imputato, il quale era titolare di impresa avente ad oggetto vetture usate, da parte di entrambe le sentenze di merito. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 585 lett.a) cod.proc.pen., in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19; tale il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. Pen. E nel caso di specie ciò è avvenuto in data 20 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 18 novembre 2023.
3. Peraltro, il motivo sopra richiamato è comunque manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, del tutto assertivo e non consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo dì profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo non incongruo, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che risulta, invece, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e corretta in punto di diritto.
I giudici del merito hanno affermato di aver fugato ogni dubbio in ordine alla individuazione del conducente dell'autovettura che determinò l'incidente, facendo riferimento alle risultanze delle riprese video della telecamera di un negozio della zona, alla testimonianza del teste Pinzauti ( che si trovava alla guida di una autovettura posta in posizione posteriore rispetto al motociclo urtato) ed alla testimonianza del conducente dello stesso motociclo urtato. Inoltre, appurata la complessiva credibilità dei testi, l'identificazione dell'imputato è stata collegata al riconoscimento fotografico effettuato dal teste Pinzauti, confermato in sede testimoniale, ed al dato che l'auto in questione era di proprietà del medesimo imputato.
Pertanto, la tesi difensiva alternativa, non essendo basata su alcun concreto elemento storico circostanziato, non poteva trovare accoglimento, risolvendosi in mera congettura. Tale motivazione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo la quale la condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. (La Corte ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile) (Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. (dep. 17/12/2009) Rv. 245879 - 01;
Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204 - 01).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2024