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Ordinanza — n. 37061/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic conviction for driving without license due to manifestly unfounded grounds regarding recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Viscuso inadmissible, ruling that the arguments regarding recidivism and sentencing were manifestly unfounded. The appellate court had correctly considered the administrative violation record as definitive recidivism under the relevant judicial interpretation, while the appellant's claims on generic mitigating circumstances lacked specific factual comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 116 c. str.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, such as when the appellate court has properly accounted for administrative recidivism without requiring judicial irrevocability, and when censure on sentencing lacks specific factual comparison with the lower court's argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal driving without license administrative recidivism manifestly unfounded procedural costs sentencing review generic mitigating circumstances deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
Art. 116, comma 15 Cod. strad.
8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod.
d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 8
5 d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017
n. 6163 del 24/10/2017
- penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; n. 6163 del 24/10/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO MAURIZIO nato a GIARRE il 31/01/1968 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Il difensore di Viscuso Maurizio ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Catania ha confermato quella del Tribunale della stessa sede di condanna del già menzionato per il reato di cui all'art. 116 codice strada (in Giarre il 26/09/2018, con la recidiva nel biennio, come da accertamento del 13/6/2018). Con il primo motivo si è denunciato vizio di motivazione in riferimento all'affermata irrevocabilità della violazione, risalente al 13 giugno 2018, contestata nel capo di imputazione. Con il secondo motivo, si denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, quanto alla recidiva avendo la Corte d'appello dato conto della definitività del verbale di accertamento della precedente violazione amministrativa, non risultando alcun atto d'impugnazione nel termine di legge, né allegazioni difensive in contrario, essendo ciò emerso dalla nota n. 103/49-208 redatta il 21.12.2021, (sul punto, sez. 4, n. 27504 del 26/472017, P., Rv. 270707-01, in cui si è precisato che l'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209- 01).

2. Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, le censure sono del tutto generiche e difettano del necessario confronto con quanto argomentato dai giudici territoriali (plurimi precedenti penali, personalità incline a delinquere, pena detentiva significativamente lontana dal massimo e pena pecuniaria prossima al minimo).

3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre