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Ordinanza — n. 37060/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing decision as inadmissible for procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fontana Antonino inadmissible without examining its merits. The appellant argued for a substitute sentence, but the court ruled that appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific grounds such as legal qualification errors or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are limited to specific statutory grounds; appeals failing to meet these requirements are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing decision substitute sentence procedural defect de plano ruling court costs criminal procedure nullità procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA ANTONINO nato a MESSINA il 15/10/1958 avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. FONTANA ANTONINO ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 15/03/2024). 2.11 motivo sollevato (inosservanza della legge penale per il mancato accoglimento della istanza di pena sostitutiva) è inammissibile, perché formulato avverso sentenza applicativa di pena.

3. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante " Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

4. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità, va rilevata l'infondatezza della eccezione di nullità per mancato avviso al difensore dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione, sollevata dal ricorrente con la memoria depositata.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 20