Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for moderate sentence review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the applicant challenged the sentencing without specific grounds required for moderate penalties. The appellant argued the sentence was excessive and generic mitigating circumstances were ignored, but the court noted that detailed reasoning is only mandatory for sentences near the maximum or above average. Since the imposed penalty was moderate, the lower court's reasoning was considered unassailable in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 81 cod. pen.; The Court of Cassation holds that detailed motivation regarding sentencing criteria is required only when the penalty is near the maximum or exceeds the average, rendering moderate sentences unassailable in legality review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRADDOSIO COSIMO DAMIANO nato a BARI il 24/09/1978 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari dell'8 ottobre 2017, ha applicato a Fraddosio Cosimo Damiano la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133, 81 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità della pena applicatagli e la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197- 01). La motivazione resa dalla Corte di appello, che ha messo in evidenza i molteplici e specifici precedenti, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settem