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Ordinanza — n. 37058/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of those already presented at the appellate level without specific comparison to the lower court's reasoning. The appellant argued that the subjective element of the crime and total mental incapacity were not properly addressed, but the appellate court had already clarified that the discrepancy between declared and actual income proved the subjective intent. Consequently, the court rejected the arguments as non-specific and repetitive, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those raised in the appellate judgment without a specific comparison to the reasoning of the lower court decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of comparison subjective intent court costs testimonianza inattendibile perseguimento penale per diffamazione gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod.pen.
Art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002
89 cod.pen., a mesi dieci di reclusione, la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale della stessa sede, resa in sede di giudizio abbreviato, di condanna di Davide Bleve, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 89 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLEVE DAVIDE nato il 13/05/1972 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; v/L- Motivi della decisione 1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza ora impugnata, ha riformato solo quanto alla pena, riducendola, anche considerando l'art. 89 cod.pen., a mesi dieci di reclusione, la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale della stessa sede, resa in sede di giudizio abbreviato, di condanna di Davide Bleve, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, per aver omesso di dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per gli anni di imposta 2015 e 2016, l'esistenza di redditi difformi da quelli reali, avendo autocertificato un reddito pari a zero.

2. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi, con i quali deduce:

1) violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ragione della totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato, non accertata dalla sentenza impugnata.

3. Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto meramente reiterativo di motivo già dedotto in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha chiarito, con motivazione congrua e quindi in questa sede non attacabile, che il processo per cui era stato chiesto il beneficio aveva ad oggetto otto episodi di truffa on line commessi nell'anno 2014, mentre l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata il 17 novembre 2017, per cui i redditi rilevanti erano quelli del 2015 o 2016, e tali redditi erano stati accertati nella misura, rispettivamente, di euro 76.469,00 e di euro 61.717,00.

Tale palese discrasia quantitativa tra i redditi effettivi ed il tetto previsto, rendeva evidente la piena consapevolezza dell'imputato. Il percorso argomentativo con cui nel caso di specie la Corte è giunta a ritenere provato anche l'elemento soggettivo del reato è coerente con i dati riportati e rispettoso dei principi su indicati. I giudici hanno spiegato che l'imputato aveva omesso di indicare redditi da lui stesso percepiti, di cui pertanto non poteva non essere a conoscenza.

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché non si confronta con la motivazione addotta, alla pagina 2 della sentenza, ove il tema del vizio totale di mente è stato disatteso in relazione alla espletata consulenza tecnica d'ufficio che lo ha escluso. A fronte di ciò il motivo di ricorso per cassazione è del tutto reiterativo di quello di appello ed aspecifico.

5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 set