Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of evidence on personal use destination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Sassone's appeal inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. The lower court found the evidence insufficient to prove the heroin was for personal use, noting the quantity and packaging suggested transport. The court upheld the conviction because the defense failed to prove the hairdresser income funded the purchase and the judge correctly rejected generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; In drug cases, the destination of substances to personal use must be proven by univocal and certain indicia; appeals failing to prove this element are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSONE GIOVANNI nato a BENEVENTO il 12/05/1984 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento del 10 dicembre 2020, di condanna di Giovanni Sassone ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5000,00 di multa la pena inflitta nei confronti dii-t; in relazione al reato di cui all'art. 73, riqualificato nella fattispecie più lieve di cui al quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.
2. Giovanni Sassone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, facendo valere due motivi, rispettivamente relativi:
1) alla violazione di legge, quanto alla mancanza di prova in ordine alla destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente, presupposto essenziale per la configurazione del reato; la Corte territoriale aveva ritenuto non plausibile la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di tipo eroina rinvenuta addosso al ricorrente, in quanto contenuta in ovuli solitamente destinati al trasporto ed avuto riguardo al numero di dosi singole, pari a 113, ricavabili;
2) al vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Quanto al primo motivo, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 - 01, Guddemi Sez. 3, n. 4614 del 1997 Rv. 207485 - 01) in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza.
Nel caso di specie, tale accurato accertamento è stato posto in essere dalla Corte territoriale che ha valutato come non plausibile la detenzione di 113 dosi singole di eroina, sia per il dato ponderale che per le modalità di presentazione della sostanza, soggetta ad un processo di naturale scadimento degli effetti droganti, con conseguente difficoltà di conservazione. Inoltre, la tesi dell'imputato che l'acquisto a fini di uso personale del quantitativo era stato realizzato con I proventi dell'attività di parrucchiere era rimasto del tutto non provato.
5. Quanto al secondo motivo, va osservato che la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato (punto 2.2) che le circostanze generiche, in concreto, non erano concedibili per la gravità oggettiva del fatto desumibile da un precdente penale, dalla condotta non collaborative osservata al momento della perquisizione e dalla mancanza di resipiscenza dimostrata dall'imputato.
6. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (dep. 20/01/2022) Rv. 282693 - 01; n. 707 del 1998 Rv. 209443 - 01, N. 23055 del 2013 Rv. 256172 - 01). A tali principi la sentenza si è attenuta, per cui il ricorso è manifestamente infondato.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis