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Ordinanza — n. 37055/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking appeal citing insufficient evidence of actual drug availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37055/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Riccardo Casula inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. Casula argued that the lower court lacked sufficient evidence of his actual availability of drugs, relying on intercepted phone calls where an agreement on quantity and quality failed to materialize. The court rejected this, ruling that the criminal act of offering drugs is perfected upon the manifestation of intent to procure, provided there is actual availability, even if not current, and that the interpretation of intercepted communications is a matter of fact for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 73 dPR 309/90; The criminal act of offering drugs is perfected upon the manifestation of intent to procure, provided there is actual availability, even if not current, and the interpretation of intercepted communications remains a factual matter for the trial judge absent manifest irrationality.

Parole chiave

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drug trafficking offer of drugs intercepted communications actual availability criminal intent appeal inadmissibility factual evaluation esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 dPR 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar
sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri
U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337).
sez.3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli
Sez. 6, Sentenza n. 39110 del 16/09/2014
Inoltre, Sez. 6, Sentenza n. 39110 del 16/09/2014, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASULA RICCARDO nato a CAGLIARI il 26/09/1974 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa sede del 24 febbraio 2022, previa assoluzione di Riccardo Casula quanto al capo 10) dell'imputazione, rideterminava la pena, nei confronti dello stesso, in anni quattro di reclusione ed euro 17.633,00 di multa, in relazione a condotte previste dall'art.73 dPR 309/90, per i restanti capi 8) e 9), e, nei confronti di EL HIMRY YOUNES, in anni tre, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 15.400,00 di multa, in relazione oltre che ai reati di cui ai capi 6) e 7), al capo 8), relativo alla medesima fattispecie concreta di cessione di sostanza stupefacente contestata al Casula.

2. Riccardo Casula deduce carenza motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità nei propri confronti, quanto alla ipotesi di cui al capo 9, deduce l'insussistenza di indici sufficienti di colpevolezza quanto alla messa in vendita della sostanza stupefacente ed alla effettiva disponibilità della stessa sostanza in capo allo stesso ricorrente.

3. Manifestamente infondate sono le censure proposte dall' odierno ricorrente con riferimento all'accertamento di responsabilità rispetto al reato di cui all'art.73 dPR 309/90. I giudici di merito hanno invero rappresentato come il ricorrente, in ragione degli elementi dichiarativi e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche che avevano dimostrato nelle condotte realizzate le finalità proprie del traffico degli stupefacenti. A tale fine il giudice distrettuale ha rilevato, alle pagine 5 e 6 della sentenza, che vi era stata una serie di telefonate, doviziosamente descritte nei contenuti, dalle quali era emersa la effettiva disponibilità del Casula a vendere la sostanza che aveva portato con sé, mentre la concreta cessione non avvenne perché non si realizzò l'accordo sulla quantità e qualità della merce.

Sul punto poi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione delle registrazioni di captazioni telefoniche secondo la quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337).

Inoltre, Sez. 6, Sentenza n. 39110 del 16/09/2014, Rv. 260463 - 01, ha ricordato che la condotta criminosa di offerta di sostanze stupefacenti si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri droga, purché si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della stessa.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2024 La