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Ordinanza — n. 37053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding waived sentencing terms in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant failed to raise specific grounds permitted under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the recognition of general mitigating circumstances over an aggravating circumstance, but had previously agreed to the sentence with such mitigating factors in the appellate conciliation. The court ruled that since the appellant accepted the penalty with these mitigations, no valid ground for cassation existed regarding the penalty determination or the formation of the party's will.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Appeals in cassation against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible unless grounds relate to the party's will to access the agreement, the prosecutor's consent, or divergent content of the judge's ruling, excluding waived appellate issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 599-bis c.p.p. sentencing agreement waived grounds general mitigating circumstances Cassazione Roma procedural admissibility testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
SALVATORE GIGLIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 73 e 80 d.P.R. 309/1990
Art. 129 cod. proc. pen.
pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
art. 599 bis cod. proc. pen
SALVATORE GIGLIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 80 D.P.R. n. 309/1990
Deduce erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con prevalenza delle stesse, sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
peri, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878
278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO SALVATORE nato a GRUMO APPULA il 27/08/1976 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato av>idalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; A Motivi della decisione 1. SALVATORE GIGLIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990. Deduce erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con prevalenza delle stesse, sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. peri, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Orbene, è agevole rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, giacché l'imputato ha concordato la pena con concessione delle attenuanti generiche equivalenti rispetto alla aggravante contestata.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembr