Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37052/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug trafficking charges due to sufficient circumstantial evidence of drug destination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking based on circumstantial evidence. The appellant argued that the appellate court failed to prove the drugs were intended for third parties and lacked sufficient indicators to rule out personal use. The court rejected this, noting that the presence of scales, cash, and the quantity of drugs provided a logical and coherent basis for the conviction under established legal standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 533 cod. proc. pen.; In drug trafficking cases where immediate consumption is not evident, the court of first instance must evaluate all objective and subjective circumstances to determine drug destination, with cassation review limited to manifest illogicality of reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking charges destination to third parties circumstantial evidence personal use presumption appellate review standards manifest illogicality drug quantity analysis difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, e processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Avezz no del 19 dicembre 2022, con cui Macaj Arjan, previa riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, e processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACA3 ARJAN nato il 08/02/1986 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Avezz no del 19 dicembre 2022, con cui Macaj Arjan, previa riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990, era stato ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a n. 12 dosi droganti e di sostanza stupefacente di tipo hashish pari a n. 37 dosi singole, e lo ha condannato alla pena, ridotta per effetto della considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, a mesi nove di reclusione ed euro 1200 di multa.

2. MACAJ Arjan, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione, relativo alla violazione dell'art. 533 cod.proc.pen, in ragione del fatto che l'atto di appello aveva denunciato il difetto di prova della destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e l'assenza di aftri indizi rilevanti al fine di escludere che si trattasse di detenzione ad uso personale.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, alle pagine quattro e cinque della sentenza, ha esplicitato le ragioni (rinvenimento delle sostanze stupefacenti in casa e nell'auto dell'imputato, bilancini - uno dei quali con tracce di pesatura di sostanza di colore bianco- discreto quantitativo di denaro in parte anche alla rinfusa in biglietti anche di piccolo taglio, elenco di nomi e cifre) per le quali ha ritenuto la fondatezza della tesi accusatoria della destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato, come desumibile anche dal numero complessivo delle dosi medie singole ricavabili, sicuramente incompatibili con tale finalità.

Con riferimento al profilo di doglianza, va ricordato che, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Nel caso di specie, la sentenza ha fornito logica e coerente, rispetto ai fatti accertati, motivazione.6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, e processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 se