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Ordinanza — n. 37050/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of personal use evidence and minor offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for possessing hashish for trafficking rather than personal use. The defense argued for a minor offense mitigation based on the quantity, but the court found the defendant's behavior and the public location proved trafficking intent. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 62, n. 4, cod. pen.: Possession of drugs for personal use requires behavioral evidence beyond mere quantity, and minor offense status does not automatically grant the mitigation for small profits or minor damage.

Parole chiave

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drug possession trafficking minor offense mitigation personal use defense hashish quantity analysis criminal appeal inadmissibility false dichiarazioni senza giuramento mancata comparizione all'udienza obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
286097 - 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso: la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e coerente rispetto ai dati storici, nell'affermare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 62 cod.pen
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso: la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e coerente rispetto ai dati storici, nell'affermare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 46610 del 09/10/2014
Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUS SALOMON nato il 10/02/1997 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. AUGUS SALOMON, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata, salvo che in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e consequenziale riduzione della pena a mesi quattro di reclusione ed euro 900,00 di multa, la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90. All'imputato era stato contestato di avere detenuto sulla propria persona, al fine di spaccio a terzi, gr. 10 di sostanza stupefacente del tipo hashish, in dieci stecche, da cui erano ricavabili 39,4 dosi medie singole.

2. La difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. I) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia sulla responsabilità, posto che la sentenza si era basata esclusivamente sul dato ponderale; II) vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazioni del tutto corrette in diritto. I giudici di merito hanno evidenziato, alle pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, che la tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui l'imputato deteneva lo stupefacente per uso non di spaccio, risultava inverosimile in quanto non supportata da ragionevolezza, posto che dal quantitativo di 10 grammi di hashish, suddiviso in 10 stecche, erano ricavabili 39,4 dosi medie ed il rinvenimento era avvenuto in luogo pubblico ove avveniva notoriamente lo spaccio. Inoltre, l'imputato aveva tentato di darsi alla fuga, alla vista degli operanti, e deteneva anche strumenti utili al frazionamento (grinder e coltello intriso di stupefacente).

4. La motivazione è conforme ai principi stabiliti in questa sede, in base ai quali non ci si può limitare a valutare il dato ponderale, ma occorre valutare le modalità comportamentali dell'imputato astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale (Sez. 3, Sentenza n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991 - 01).

5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso: la Corte di appello, con motivazione del tutto logica e coerente rispetto ai dati storici, nell'affermare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ha sottolineato che, nel caso di specie; difettava il presupposto dell'aver il reo conseguito un lucro di speciale tenuità, in considerazione del non minimo dato ponderale dello stupefacente detenuto, tale da consentire il conseguimento di un vantaggio economico non minimo.La pronuncia è pure conforme all'insegnamento di Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Rv. 286097 - 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.

6. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R