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Ordinanza — n. 37049/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentences for lack of admissible grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The appellants argued for errors in sentencing and procedural violations regarding the settlement agreement, but the court held that such issues are excluded from cassation review when a settlement is reached. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: In appeals based on a settlement agreement, only grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the judge's ruling are admissible; other substantive or procedural defects are excluded.

Parole chiave

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settlement agreement appeals cassation admissibility reformatio in peius procedural exclusion sentencing review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
ALIAJ MARSEL e BRAHIMI SHKELQIM, con l'avvocato Basilio Foti e ARAPAJ KLAJDI con l'avvocato Antonio Genovese, hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.
Art. 110 cod. pen.
dalla Corte di appello di Torino in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod.
Art. 81, comma secondo cod. pen.
Art. 80, D.P.R. 309/1990
73; commi primo e quarto, e art. 80, D.P.R. 309/1990.
art. 599 bis cod. proc. pen
ALIAJ MARSEL e BRAHIMI SHKELQIM, con l'avvocato Basilio Foti e ARAPAJ KLAJDI con l'avvocato Antonio Genovese, hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 110 cod.pen
dalla Corte di appello di Torino in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod.
art. 129 cod.proc.pen
pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170
pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez.
Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878
278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIAJ MARSEL nato il 25/09/1978 ARAPAJ KLAJDI nato il 22/03/1982 BRAHIMI SHKELQIM nato il 08/06/1972 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato a 'so all arti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. ALIAJ MARSEL e BRAHIMI SHKELQIM, con l'avvocato Basilio Foti e ARAPAJ KLAJDI con l'avvocato Antonio Genovese, hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Torino in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod. pen. 73; commi primo e quarto, e art. 80, D.P.R. 309/1990.

Deducono, rispettivamente, quanto al solo Aliaj Marsel, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la violazione del divieto di reformatio in peius e, nei confronti di BRAHIMI SHKELQIM, la mancata pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen., in ordine alla carenza dei presupposti per la condanna; analogo motivo, in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod.proc.pen., è proposto nel ricorso proposto dal difensore di Arapaj Klaidi.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. E 3. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonché alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). tt Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.

4. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila Ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il