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Ordinanza — n. 37042/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to deposit the case file at the competent court registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the case file at the competent court registry, despite notifying the opposing parties within the statutory deadline. The appellant argued for the application of civil procedural rules regarding the revocation of state-funded legal aid, but the Court applied the established criminal procedure regime governing such appeals. Consequently, the Court ruled that mere notification to the parties does not cure the defect of non-deposit, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583 c.p.p.; Art. 113 D.P.R. n. 115/2002: In proceedings for admission to state-funded legal aid, appeals against orders revoking such aid must be filed by depositing the case file at the competent court registry; notification to the opposing parties within the legal term does not cure the defect of non-deposit.

Parole chiave

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state funded legal aid criminal procedure rules case file deposit inadmissible appeal court registry requirement diritto a un difensore asserzione difendibile opposizione al marchio

Disposizioni normative citate

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Art. 101 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
101 cod.proc.civ., per violazione del principio del contraddittorio, e, ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002
3 cod.proc.civ., violazione degli art. 76 e 79 D.P.R.
Art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Art. 113 D.P.R. n. 115 del 2002
20 previsto dall'art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 a mezzo PEC al Ministero della Giustizia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma e presso quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
art. 101 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 16616 del 27/02/2019
Sez. 4, Sentenza n. 40478 del 27/09/2023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA MARIKA, nata a LACCO AMENO il 25/04/2002 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; I di I 27/09/2024, 11:58 Motivi della decisione 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha revocato, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato già emesso in favore di R/EGA MARIKA ne l'ambito del procedimento n. 26575/2022, pendente di fronte al medesimo Tribunale e nell'ambito del quale l'odierna ricorrente era stata imputata.

Il Tribunale ha motivato la revoca sulla base delle informazioni trasmesse dalla Direzione Provinciale di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, dalle quali risultava che la contribuente, in riferimento alla dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2022, fosse titolare di un reddito imponibile, sommato a quello del donvivente, di Euro 17550,16, quindi superiore rispetto al limite stabilito dal combinato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e 92.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione RgGA MARIKA, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazidoe, 'con i quali ha dedotto la violazione di legge per l'omessa e/o falsa applicazione dell'art. 101 cod.proc.civ., per violazione del principio del contraddittorio, e, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., violazione degli art. 76 e 79 D.P.R. n. 115 del 2002„ per non aver il giudice considerato la variazione in diminuzione del reddito subito dal nucleo familiare della ricorrente nell'anno 2022.

2. Il ricorso è stato notificato, nel termine di gg. 20 previsto dall'art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 a mezzo PEC al Ministero della Giustizia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma e presso quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Il medesimo ricorso non risulta essere stato depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta à quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricoi -so in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente) ( Sez. 4 , Sentenza n. 16616 del 27/02/2019, Rv. 275571 - 01;

Sez. 4 - , Sentenza n. 40478 del 27/09/2023, Rv. 285068 - 01).4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle amrhende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2