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Ordinanza — n. 37041/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds regarding plea agreement formation and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37041/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed with impermissible grounds. The appellant argued for a requalification of the offense under specific administrative regulations, but the court noted that appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to issues regarding the formation of the party's will, public prosecutor consent, and divergent judicial content. Since the appellant's complaints concerned waived reasons and sentencing determinations not linked to the illegality of the sanction, they fell outside the admissible scope.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for defects in the formation of the party's will, prosecutor consent, or divergent judicial content, excluding complaints on waived reasons or sentencing determinations not constituting sanction illegality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea agreement formation sentencing determination grounds waived reasons exclusion Article 599-bis c.p.p. verdetto di colpevolezza responsabilità penale eccezione di buona fede

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
ECH CHAFIY YASSINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 110 c.p.
dalla Corte di appello di Milano, in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod.
Art. 81, comma 2 c.p.
Art. 73, comma 1 e 6 D.P.R. 309/1990
Deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R.
Art. 80 D.P.R. 309/1990
73, commi primo e sesto, e art. 80, d.P.R.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
ECH CHAFIY YASSINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 110 cod.pen
dalla Corte di appello di Milano, in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHAFIY YASSINE (CUI 01Y31FM) nato il 10/01/1990 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. ECH CHAFIY YASSINE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Milano, in relazione ai reati di cui all'art. 110 cod.pen., 81, comma secondo, cod. pen. 73, commi primo e sesto, e art. 80, d.P.R. 309/1990. Deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione della ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23