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Ordinanza — n. 37040/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Khaf Allah Said inadmissible without formalities. The appellant challenged a reduced sentence resulting from a settlement agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, arguing a violation of Article 133 of the Criminal Code regarding mitigating circumstances. The court ruled that appeals against such settlements are strictly limited to specific grounds concerning the party's intent, prosecutor's consent, or divergent content, excluding arguments about waived reasons or sentencing determinations not affecting the sanction's legality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to the settlement procedure under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the party's intent, prosecutor's consent, or divergent content, rendering appeals based on waived reasons or sentencing determinations inadmissible.

Parole chiave

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settlement procedure cassation appeal inadmissible grounds mitigating circumstances Criminal Procedure Code allegazioni fattuali non credibili alibi accusa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
KHAIF ALLAH SAID, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 133 cod.pen.
Art. 610, comma 5 v-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 v -bis, cod.
art 110 cod.pen
599 bis cod.proc.pen„ ha ridotto ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 16667,00 di multa la pena inflitta dal primo Giudice nei confronti di KHAIF ALLAH SAID, in relazione al reato di cui agli art 110 cod.pen.
art. 133 cod.pen
KHAIF ALLAH SAID, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 133 cod.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAIF ALLAH SAID nato il 07/09/1975 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle part. udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Bergamo del 30 settembre 2022, in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen„ ha ridotto ad anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 16667,00 di multa la pena inflitta dal primo Giudice nei confronti di KHAIF ALLAH SAID, in relazione al reato di cui agli art 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

2. KHAIF ALLAH SAID, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un'unica doglianza, violazione dell'art. 133 cod.pen. in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 v -bis, cod. proc. pen.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - ai pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma