Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after mandatory defense counsel requirement took effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted it, violating the mandatory representation by defense counsel. The underlying conviction for tax evasion was rendered in 2016, but the appeal was filed after August 4, 2017, when legislation required all appeals to be signed by registered defense attorneys. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the appellant to pay the associated court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 c.p.p.; Legge n. 103/2017: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and must be submitted by defense attorneys registered in the special roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHAIBI ILYASS nato il 04/07/1994 avverso la sentenza del 27/04/2016 del TRIBUNALE di PRATOdatenerrefse-alie parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Prato ha condannato ECHAIBI ILYASS alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.
2. ECHAIBI ILYASS ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
4. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 20