Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Campo Angela inadmissible without formalities. The appeal failed because the grievances raised did not fall within the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty; appeals failing these criteria are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPO ANGELA nato a CATANIA il 05/10/1994 avverso la sentenza del 04/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdat-e-evafse-erl+e-pa4i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da CAMPO ANGELA avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.