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Ordinanza — n. 37036/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37036/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Straface inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court erred by inferring drug trafficking from unexplained cash found in his home, failing to prove the specific intent to sell. The court rejected this claim, noting the appellant merely repeated defenses already dismissed by the Court of Appeal without explaining how the reasoning was flawed.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to indicate in what way the motivation of the contested judgment is erroneous or flawed, rendering the request for annulment devoid of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Criminal Procedure Code drug trafficking intent unexplained cash possession responsabilità penale dei minori accusa penale sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Il che inficia il ricorso che si rivela del tutto privo di specificità, ex art. 581 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede del 14 gennaio 2021, con cui STRAFACE ALESSANDRO era stato condannato, in relazione al reato contestato di plurimi episodi di detenzione a fine di cessione di stupefacente ex art. 73 d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAFACE ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 20/02/1997 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; ,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede del 14 gennaio 2021, con cui STRAFACE ALESSANDRO era stato condannato, in relazione al reato contestato di plurimi episodi di detenzione a fine di cessione di stupefacente ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (realizzato mediante occultamento nell'abbigliamento intimo di 26 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di circa gr. 9,05, e, presso la propria abitazione, di pietra di cocaina per un totale di gr. 45,15), nonché di cessione di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente a soggetti imprecisati, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche.

2. STRAFACE ALESSANDRO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo, con cui denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, posto che la sentenza impugnata (costituente cd. doppia conforme rispetto a quella resa dal Tribunale), aveva ritenuto la responsabilità penale dell'imputato perché, presso la propria abitazione, erano stati rinvenuti grammi 45,15 di cocaina e complessivi euro 2.500,00, ritenuti corrispettivo di pregresse attività di spaccio. Con ciò si sarebbe trascurato di considerare che la finalità della detenzione allo spaccio costituisce elemento costitutivo del reato, di cui la pubblica accusa deve fornire piena prova. Invece, la motivazione si era basata sul fatto che l'imputato non aveva fornito giustificazioni circa la provenienza lecita del denaro, per cui gli elementi utilizzati dovevano ritenersi insufficienti a sostenere la sussistenza della destinazione allo spaccio.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

4. La sentenza impugnata ha effettuato l'accertamento relativo alla attività di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta alle pagine 4 e 5. In particolare, la Corte d'appello ha accertato che la somma di denaro era stata rinvenuta suddivisa in banconote di piccolo taglio, nel chiarissimo contesto di un'attività di spaccio in corso ( accertato dagli agenti nel corso del servizio di osservazione e comprovato dal contestuale rinvenimento di 26 dosi di cocaina addosso allo STRAFACE; inoltre, nell'abitazione dello stesso era stato rinvenuto altro rilevante quantitativo di cocaina purissima ( dalla quale si sarebbero potuti ricavare 335 dosi) e bilancini.

Elementi tali da dimostrare la natura stabile e remunerativa dell'attività. La Corte d'appello ha già compiutamente confutato la tesi difensiva secondo cui non assumerebbe rilievo il rinvenimento della somma di euro 2500,00e l'assenza di giustificazione circa il possesso del denaro. Infatti, nessuna inversione dell'onere della prova circa la colpevolezza era avvenuta da parte del Tribunale, il quale aveva correttamente attribuito alle circostanze sopra elencate il valore di fatti univocamente significativi dell'attività illecita.

5. A fronte di tali specifiche deduzioni, il ricorrente si limita, inammissibilmente, a reiterare le medesime difese disattese dalla Corte di appello, senza indicare in che modo la motivazione addotta sia erronea o viziata. Il che inficia il ricorso che si rivela del tutto privo di specificità, ex art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., in relazione alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata avanzata.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de