Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grievances not covered by Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Calderone inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant's grievances failed to meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis, as they did not address the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of four thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grievances regarding the expression of the defendant's will, correlation with the judgment, legal qualification, or penalty illegality; otherwise, they are inadmissible without formalities.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERONE CASSANDRA CLAUDIA nato a MAZZO il 30/05/1976 avverso la sentenza del 18/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdet-a-a.v.visg_ajlep.arti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da CALDERONE CASSANDRA CLAUDIA avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.