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Ordinanza — n. 37033/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding particular leniency due to prior drunk driving convictions establishing habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37033/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's refusal to apply the particular leniency provision for the crime of driving while intoxicated. The appellant argued for leniency based on the specific nature of the offense, but the court found this request invalid because the defendant already had two prior final convictions for the same offense. Consequently, the court determined that the existence of these specific precedents established a principle of habitual conduct, precluding the application of the leniency clause.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court ruled that prior convictions for the same offense establish habitual conduct, thereby barring the application of particular leniency provisions.

Parole chiave

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particular leniency habitual conduct driving while intoxicated prior convictions inadmissible appeal criminal procedure Cassation Court decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
L'esponente lamenta violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in punto di rigetto del motivo di appello con cui si era richiesta l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., con sentenza di non luogo a procedersi per la particolare tenuità del fatto.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 131 bis cod.pen
L'esponente lamenta violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in punto di rigetto del motivo di appello con cui si era richiesta l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., con sentenza di non luogo a procedersi per la particolare tenuità del fatto.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107 - 01
pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREOLI SACHA nato a CIVITAVECCHIA il 23/07/1992 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ANDREOLI SACHA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, CdS. L'esponente lamenta violazione di legge nonché mancanza ed illogicità della motivazione in punto di rigetto del motivo di appello con cui si era richiesta l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., con sentenza di non luogo a procedersi per la particolare tenuità del fatto. Si lamenta una valutazione sommaria ed insufficiente dei precedenti indicati quali ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata reca congrua motivazione del tutto priva di vizi di illogicità manifesta, nonché giuridicamente corretta. I giudici di merito hanno motivato il diniego dell'applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod.pen., per particolare tenuità del fatto, in quanto l'imputato vantava a suo carico già due condanne definitive per guida in stato di ebbrezza e che pertanto ben doveva essere consapevole della rilevanza penale della condotta. La sussistenza dei precedenti specifici faceva emergere un principio di abitualità della condotta, che induceva a non accogliere la richiesta di sussunzione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod.pen.

3. La Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 4, Sentenza n. 27323 del 04/05/2017, Rv. 270107 - 01). Tale accertamento è stato adeguatamente compiuto nel caso di specie, come si è detto, trattandosi di precedenti inerenti allo stesso reato per cui si procede.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settem