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Ordinanza — n. 37009/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37009/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARDINO AGNESE nato il 06/11/1970 avverso la sentenza del 13/11/2000 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 12056_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, Agnese Tardino ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen., attesa l'omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi al Pretore di Portici e di tutti gli atti successivi (deducendo, in particolare, che l'imputata aveva eletto domicilio in data 5.06.1996 presso la sua residenza di Ercolano, via Pace n. 50, laddove, erroneamente, è stato indicato nel decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore di Portici un indirizzo diverso di Ercolano, qualificato anche come domicilio eletto, venendo notificato il decreto in data 23/03/99 a mani del merito, tale Oliviero Giuseppe, con conseguente nullità assoluta del decreto e degli atti successivi) e che, con un secondo motivo di ricorso, la stessa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla I. n. 47 del 1985 (dolendosi, in particolare, dell'affermazione di responsabilità, atteso che i lavori asseritamente contestati come abusivi fossero in realtà conformi alle prescrizioni urbanistiche e che, in ogni caso, trattandosi di intervento di restauro e risanamento di un immobile preesistente, non erano configurabili i reati edilizi oggetto di condanna); ritenuto che deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto, sussistendo una causa che può dichiararsi senza formalità ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., atteso che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che l'estratto contumaciale della sentenza d'appello risulta notificato all'imputata in data 11/12/2000 (notifica su cui non vi è contestazione in ricorso), essendo quindi divenuta irrevocabile la sentenza in data 11/01/2001, laddove il ricorso è stato depositato tardivamente, ossia oltre ventidue anni e mezzo dopo tale data, ossia il 27.09.2023; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37009/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12056_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, Agnese Tardino ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen., attesa l'omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi al Pretore di Portici e di tutti gli atti successivi (deducendo, in particolare, che l'imputata aveva eletto domicilio in data 5.06.1996 presso la sua residenza di Ercolano, via Pace n. 50, laddove, erroneamente, è stato indicato nel decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore di Portici un indirizzo diverso di Ercolano, qualificato anche come domicilio eletto, venendo notificato il decreto in data 23/03/99 a mani del merito, tale Oliviero Giuseppe, con conseguente nullità assoluta del decreto e degli atti successivi) e che, con un secondo motivo di ricorso, la stessa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla I. n. 47 del 1985 (dolendosi, in particolare, dell'affermazione di responsabilità, atteso che i lavori asseritamente contestati come abusivi fossero in realtà conformi alle prescrizioni urbanistiche e che, in ogni caso, trattandosi di intervento di restauro e risanamento di un immobile preesistente, non erano configurabili i reati edilizi oggetto di condanna); ritenuto che deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto, sussistendo una causa che può dichiararsi senza formalità ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., atteso che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che l'estratto contumaciale della sentenza d'appello risulta notificato all'imputata in data 11/12/2000 (notifica su cui non vi è contestazione in ricorso), essendo quindi divenuta irrevocabile la sentenza in data 11/01/2001, laddove il ricorso è stato depositato tardivamente, ossia oltre ventidue anni e mezzo dopo tale data, ossia il 27.09.2023; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese istanza tardiva di restituzione dei termini termini di ricorso opposizione tardiva anticipi delle spese tempestività dell'inoltro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARDINO AGNESE nato il 06/11/1970 avverso la sentenza del 13/11/2000 della CORTE APPELLO di NAPOLI-dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 12056_24 rilevato che, con un primo motivo di ricorso, Agnese Tardino ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen., attesa l'omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio innanzi al Pretore di Portici e di tutti gli atti successivi (deducendo, in particolare, che l'imputata aveva eletto domicilio in data 5.06.1996 presso la sua residenza di Ercolano, via Pace n. 50, laddove, erroneamente, è stato indicato nel decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore di Portici un indirizzo diverso di Ercolano, qualificato anche come domicilio eletto, venendo notificato il decreto in data 23/03/99 a mani del merito, tale Oliviero Giuseppe, con conseguente nullità assoluta del decreto e degli atti successivi) e che, con un secondo motivo di ricorso, la stessa ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione alla I. n. 47 del 1985 (dolendosi, in particolare, dell'affermazione di responsabilità, atteso che i lavori asseritamente contestati come abusivi fossero in realtà conformi alle prescrizioni urbanistiche e che, in ogni caso, trattandosi di intervento di restauro e risanamento di un immobile preesistente, non erano configurabili i reati edilizi oggetto di condanna); ritenuto che deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto, sussistendo una causa che può dichiararsi senza formalità ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., atteso che il ricorso è stato proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che l'estratto contumaciale della sentenza d'appello risulta notificato all'imputata in data 11/12/2000 (notifica su cui non vi è contestazione in ricorso), essendo quindi divenuta irrevocabile la sentenza in data 11/01/2001, laddove il ricorso è stato depositato tardivamente, ossia oltre ventidue anni e mezzo dopo tale data, ossia il 27.09.2023; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024 Il Consi iere estensore r DEPOSITATA CA.E.L.L.F::.V-2.1st\ Il Presidente