Ordinanza — n. 37007/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATA TAMMARO nato a VILLA LITERNO il 29/03/1963 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 11992_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Tammaro Santagata ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 125, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello, su cui tuttavia la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado); ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, sia perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, sia perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (a pag. 3 dell'impugnata sentenza, in particolare, si chiariscono le ragioni del diniego, valorizzando in senso negativo sia le circostanze di fatto, ossia l'indebita compensazione con crediti inesistenti per importi significativi, sia la personalità dell'agente, il quale non aveva mostrato di avere elaborato criticamente quanto accaduto né di avere pagato le imposte evase); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 11992_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Tammaro Santagata ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 125, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello, su cui tuttavia la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado); ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, sia perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, sia perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (a pag. 3 dell'impugnata sentenza, in particolare, si chiariscono le ragioni del diniego, valorizzando in senso negativo sia le circostanze di fatto, ossia l'indebita compensazione con crediti inesistenti per importi significativi, sia la personalità dell'agente, il quale non aveva mostrato di avere elaborato criticamente quanto accaduto né di avere pagato le imposte evase); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGATA TAMMARO nato a VILLA LITERNO il 29/03/1963 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; R.G. 11992_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, Tammaro Santagata ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 125, cod. proc. pen. (dolendosi, in particolare, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di appello, su cui tuttavia la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado); ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile, sia perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, sia perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (a pag. 3 dell'impugnata sentenza, in particolare, si chiariscono le ragioni del diniego, valorizzando in senso negativo sia le circostanze di fatto, ossia l'indebita compensazione con crediti inesistenti per importi significativi, sia la personalità dell'agente, il quale non aveva mostrato di avere elaborato criticamente quanto accaduto né di avere pagato le imposte evase); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2024 Il Consi lier estensore Il Presid