Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds under Art. 606 and 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific grounds for review as required by law. The appellant challenged a lower court acquittal but did not identify the vices of the judgment under the mandatory forms set forth in the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the exact grounds for review in the required statutory form.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARO GIUSEPPA RITA ALDA nato a MESSINA il 14/02/1952 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIUDICE DI PACE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Naro Giuseppa Rita Alda impugna — con atto di appello correttamente qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale (cfr. Sez. 2, n. 23142 del 08/04/2011, Rv. 250564 - 01; Sez. 5, n. 13809 del 18/02/2020 non massimata sul punto; Sez. 2, n. 51681 del 30/11/2023 non massimata) — la sentenza del Giudice di pace di Terni che l'ha assolta, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui all'art. 612, cod. pen. senza tuttavia provvedere sulla richiesta di condanna del querelante al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese;
Ritenuto che le doglienze esposte nell'atto di impugnazione non siano enunciate nei termini richiesti dall'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., poiché non si denuncia, con le forme richieste dall'art. 581 cod. proc. pen., alcuno dei vizi che consentono di accedere al giudizio di legittimità; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso