Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being new and intrinsically generic regarding accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Graffi Rodolfo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the duration of accessory bankruptcy penalties without providing concrete elements to justify a reduction. The court rejected the appeal because the argument was deemed both new and intrinsically generic, failing to specify factual basis for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds or is intrinsically generic, as it fails to specify concrete elements required to justify a modification of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFI RODOLFO nato a ROMA il 18/03/1958 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Graffi Rodolfo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo però l'entità della pena principale ad anni tre di reclusione e determinando nella stessa misura la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. legge fall.;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la durata delle pene accessorie fallimentari, è inammissibile sia in quanto inedito sia in quanto intrinsecamente generico, dato che non indica in base a quali elementi concreti la durata delle pene in questione avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25