Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation due to lack of particular minor circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Stefani inadmissible regarding his conviction for false accusation under Article 495 of the Penal Code. Stefani argued that the lower court failed to exclude the cause of non-punishability under Article 131 bis due to the particular minor circumstances of his conduct. The court rejected this claim because the trial judge provided sufficient reasoning to find the specific behavior lacked the requisite minor characteristics.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal claiming the exclusion of punishability due to particular minor circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently demonstrates the absence of the required factual prerequisites.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANI ANDREA nato a VENEZIA il 05/12/1978 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Stefani Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fornito congrua argomentazione sul difetto dei presupposti di applicabilità dell'istituto invocato, ritenendo la condotta concreta priva del requisito di particolare tenuità (pag. 3);
Considerato, inoltre, che il motivo è intrinsecamente generico, poiché neppure indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la specifica condotta in contestazione si caratterizzerebbe in termini di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2