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Ordinanza — n. 36983/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual arguments and improper partial plea request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bellaria inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's conviction for bankruptcy and tax crimes. The appellant's arguments were deemed generic without substantive argumentation, and his request for a partial plea on specific crimes contradicted established legal principles. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal based on generic factual allegations lacking specific argumentation is inadmissible, and a request for a partial plea regarding only some of the charged crimes is impermissible under consolidated case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual allegations partial plea request bankruptcy crimes tax offenses bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
Considerato che il secondo motivo, che denuncia l'illegittimità del rigetto della istanza di separazione dei procedimenti per la definizione parziale ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il secondo motivo, che denuncia l'illegittimità del rigetto della istanza di separazione dei procedimenti per la definizione parziale ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41138 del 23/05/2013
tra le altre Sez. 3, n. 41138 del 23/05/2013, Rv.
n. 45907 del 2001
N. 6703 del 2006
221150 - 01, N. 6703 del 2006 Rv.
N. 28696 del 2010
233409 - 01, N. 28696 del 2010 Rv.
N. 11284 del 2013
248208 - 01, N. 11284 del 2013 Rv.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv.
Sez. U n. 877 del 14/07/2022
226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLARIA IVAN CARLO nato a IVREA il 15/07/1971 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bellaria Ivan Carlo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per reati fallimentari e fiscali; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati fiscali, si sostanza in generiche deduzioni in fatto prive di reale confronto argomentativo con le ragioni della decisione;

Considerato che il secondo motivo, che denuncia l'illegittimità del rigetto della istanza di separazione dei procedimenti per la definizione parziale ex art. 444 cod. proc. pen. limitata al reato fallimentare, è manifestamente infondato, poiché propone una tesi contrastante con i consolidati principi elaborati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile la richiesta di patteggiamento riguardante solo alcuni dei reati contestati (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 41138 del 23/05/2013, Rv. 256929 - 01; conf. n. 45907 del 2001 Rv. 221150 - 01, N. 6703 del 2006 Rv. 233409 - 01, N. 28696 del 2010 Rv. 248208 - 01, N. 11284 del 2013 Rv. 255301 - 01);

Ritenuto, infine, che non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, consistendo in mere conclusioni che non contrastano specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Co