Ordinanza — n. 36981/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOFFRE FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 02/11/1982 GIOFFRE' DAVIDE nato a TAURIANOVA il 06/05/1995 GIOFFRE' DOMENICO nato a SEMINARA il 30/03/1979 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, Gioffrè Francesco, Gioffrè Davide e Gioffrè Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pronunciandosi quale giudice di rinvio limitatamente al punto devoluto della motivazione sugli aumenti applicati a titolo di continuazione, ha ridotto, a favore di ciascuno dei tre imputati, l'entità della pena inflitta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36981/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente, è manifestamente infondato, dato che il giudice di rinvio ha ridotto la misura degli aumenti di pena fornendo analitica e puntuale motivazione sul punto (cfr. pagg. 8 e 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOFFRE FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 02/11/1982 GIOFFRE' DAVIDE nato a TAURIANOVA il 06/05/1995 GIOFFRE' DOMENICO nato a SEMINARA il 30/03/1979 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, Gioffrè Francesco, Gioffrè Davide e Gioffrè Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pronunciandosi quale giudice di rinvio limitatamente al punto devoluto della motivazione sugli aumenti applicati a titolo di continuazione, ha ridotto, a favore di ciascuno dei tre imputati, l'entità della pena inflitta;
Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza rescindente, è manifestamente infondato, dato che il giudice di rinvio ha ridotto la misura degli aumenti di pena fornendo analitica e puntuale motivazione sul punto (cfr. pagg. 8 e 9); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il