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Ordinanza — n. 36978/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Aminu Babatunde inadmissible without formalities. The defendant personally submitted the appeal against his conviction for crimes under Articles 477-482 of the Penal Code, violating the requirement that appeals be filed by a qualified defense attorney. The court rejected the constitutional challenge to this rule, affirming that legislative discretion to require technical representation does not infringe on defensive rights.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in cassation must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible, and this procedural requirement does not violate constitutional rights or the European Convention on Human Rights.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement personal filing by accused Cassazione procedural rules constitutional challenge rejection defense rights limitation procedural formalities falsità in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMINU BABATUNDE nato il 01/08/1970 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Aminu Babatunde propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato che, come ha già osservato in passato la corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, è manifestamente infondata la questione (che il ricorrente solleva) di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec