Ordinanza — n. 36977/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGATI LODOVICA MAIRE nato a ROMA il 08/08/1980 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Rogati Lodovica Mairè ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595, cod. pen. commesso ai danni di una delle due persone offese, mentre ha assolto l'imputata dal medesimo fatto commesso ai danni di altro soggetto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36977/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 595, cod. pen. commesso ai danni di una delle due persone offese, mentre ha assolto l'imputata dal medesimo fatto commesso ai danni di altro soggetto;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGATI LODOVICA MAIRE nato a ROMA il 08/08/1980 avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Rogati Lodovica Mairè ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595, cod. pen. commesso ai danni di una delle due persone offese, mentre ha assolto l'imputata dal medesimo fatto commesso ai danni di altro soggetto;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, al di là della formale enunciazione del primo come violazione di legge, si risolvono, di fatto, nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso