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Ordinanza — n. 36974/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36974/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICHIO ANNALISA nato a GIOIA DEL COLLE il 29/03/1971 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Dichio Annalisa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, cod. pen., così riqualificato in primo grado il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 336 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che mira a negare la configurabilità della minaccia, si traduce in doglianze di fatto inammissibili in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36974/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612, cod. pen., così riqualificato in primo grado il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 336 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che mira a negare la configurabilità della minaccia, si traduce in doglianze di fatto inammissibili in sede di legittimità;

Parole chiave

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minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica intimidazione azione legale a scopo intimidatorio pubblica istigazione a delinquere timore

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
pen., così riqualificato in primo grado il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 336 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che mira a negare la configurabilità della minaccia, si traduce in doglianze di fatto inammissibili in sede di legittimità;
art. 611 cod. proc. pen
Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 18 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICHIO ANNALISA nato a GIOIA DEL COLLE il 29/03/1971 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Dichio Annalisa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, cod. pen., così riqualificato in primo grado il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 336 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che mira a negare la configurabilità della minaccia, si traduce in doglianze di fatto inammissibili in sede di legittimità;

Considerato che il secondo motivo, che deduce vizi motivazionali ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. dato che si procede per un reato rientrante nella competenza del giudice di pace sicché il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello è ammesso soltanto per i vizi di cui al citato art. 606, lettere a), b) e c); Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;

Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 18 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così d