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Ordinanza — n. 36959/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and late civil party submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36959/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Filippo Pergola's appeal against the Court of Appeal's conviction inadmissible. The court rejected the first ground as it improperly demanded a re-evaluation of factual evidence, which is reserved for the trial judge, and dismissed the second ground for being too generic without concrete arguments. Additionally, the court excluded the civil party's late submission because it violated the fifteen-day deadline required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court cannot challenge factual evaluations or request generic sentencing benefits without specific grounds, and submissions made after the statutory deadline are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation reserved generic appeal grounds late procedural submission civil party rights minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 612 cod. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep.
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERGOLA FILIPPO nato a AIDONE il 03/02/1967 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pergola Filippo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, investita del gravame della parte pubblico e della parte civile, in totale riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha affermato la responsabilità del predetto imputato, sia a fini penali sia a fini civili, in ordine al reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio quando invece il giudice di legittimità non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che il secondo motivo, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico, poiché omette di indicare in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, la Corte di appello avrebbe dovuto concedere i benefici richiesti; Rilevato che la memoria presentata dalla parte civile il 23 settembre 2024 è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;

Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.