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Ordinanza — n. 36958/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction citing generic factual assertions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36958/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals by two defendants against a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy inadmissible. The appellants argued that the sale of a business branch did not preclude the company's social object, but the court found these claims to be generic factual assertions. Consequently, the court rejected the arguments as unarguable and upheld the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on generic factual assertions that do not constitute a new argumentative ground are inadmissible.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy inadmissible appeal generic factual assertions second instance conviction business branch sale bancarotta fraudolenta altri reati falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MILITO GIUSEPPE nato a ROSSANO il 16/06/1963 MILITO MARIO nato a SUMIRAGO il 17/08/1964 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, Milito Giuseppe e Milito Mario, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, riducendo però la pena in ragione della esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e della concessione delle attenuanti generiche;

Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che deduce l'insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta perché la cessione di ramo di azienda non avrebbe precluso in perseguimento dell'oggetto sociale, si risolve in generiche asserzioni di fatto riproduttive di censure disattese dal giudice di appello con puntuale argomentazione (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il