Cassation court dismisses appeal against conviction for false statements to police and doctor due to lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that convicted the defendant for false statements to police while acquitting him regarding false statements to a doctor. The appellant argued for a review of omitted factual conditions and requested generic mitigating circumstances, but the court found the first ground to be generic assertions and the second ground to be procedurally barred. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficient as it provided a congruent reference to decisive elements without needing exhaustive fact-finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the judgment of second instance is based on generic assertions regarding factual conditions or denies generic mitigating circumstances without a congruent reference to the decisive elements.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUZZA MAURIZIO nato a MODICA il 04/11/1977 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tuzza Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. con riferimento per le false dichiarazioni rese ai poliziotti intervenuti gli ufficiali Ass. capo Ornato Davide e Ass. capo Campisi Pier Paolo e lo ha assolto perché il fatto non sussiste per le false dichiarazioni rese al medico;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento a quanto dedotto con il primo motivo d'appello circa l'omessa valutazione delle condizioni in cui versava l'imputato al momento in cui ha reso le dichiarazioni, si risolve in generiche affermazioni che riguardano circostanze di fatto; Considerato che il secondo motivo, che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec