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Ordinanza — n. 36956/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late criminal appeal as inadmissible due to procedural delay and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Pennisi inadmissible for being filed late and lacking merit. The appellant argued against a conviction for aggravated stalking and illegal weapon carrying, claiming the weapon charge was an absorbed offense. The court rejected the appeal because it was submitted after the statutory deadline and found the arguments regarding the nature of the crimes to be unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 585 c.p.p.; Art. 544 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible; the use of a weapon as an aggravating circumstance is distinct from the crime of illegal carrying and does not constitute an absorbed offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory time limit expiration absorbed offense doctrine aggravating circumstance distinction procedural delay penalty porto abusivo di armi accusa penale azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod.
Art. 23-bis legge n. 176 del 2020
rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art.
Art. 612-bis comma primo e terzo cod. pen.
legge n. 110 del 1975
612 - bis, comma primo e comma terzo (capo A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B); Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo, in quanto: - la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 29 settembre 2023, nelle forme del cd.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023
poiché il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e quindi l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv.
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep.
Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023
285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep.
Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014
tra le altre, in tema di rapina, Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNISI FRANCESCO nato a SOVERATO il 25/07/1977 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Pennisi Francesco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612 - bis, comma primo e comma terzo (capo A) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo B); Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo, in quanto: - la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 29 settembre 2023, nelle forme del cd. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; - il dispositivo è stato comunicato alle parino stesso 29 settembre 2023; - il deposito della sentenza è stato tempestivo essendo stata depositata in data 20 dicembre 2023, considerato che il termine assegnato dal giudice scadeva il 28 dicembre 2023; - da quest'ultima data decorre il termine per l'impugnazione che è pari a quarantacinque giorni e che quindi è spirato in data 12 febbraio 2024; - non si computano gli ulteriori giorni quindici previsti dall'art. 585 comma 1- bis cod. proc. pen. poiché il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale non partecipato e quindi l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01;

Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024); - il ricorso è stato presentato tardivamente il 26 febbraio 2024 (cfr. timbro di depositato in cancelleria); Considerato che il ricorso è, comunque, inammissibile in quanto: - il primo motivo di ricorso, che si duole del riconoscimento della responsabilità penale per il reato di cui al capo B) quale figura autonoma di reato essendo già stato contestato come aggravante del delitto di atti persecutori, è manifestamente infondato, in quanto secondo costante giurisprudenza l'uso dell'arma, costituente aggravante del reato, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto-base, tanto più che questo può essere aggravato anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente (cfr. tra le altre, in tema di rapina, Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 263229 - 01); - il secondo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, prospetta deduzioni generiche privi di reale confronto argomentativo con le ragioni della decisione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell