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Ordinanza — n. 36954/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as mere factual complaints lacking specific legal errors under criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36954/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Pittella Pasquale and Rizzo Albino inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's confirmation of their conviction for private violence and film transcription issues, arguing logical flaws in the reasoning. The court rejected these arguments because they constituted mere factual complaints rather than specific legal errors suitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must identify specific legal errors; mere complaints about factual assessments or alternative readings of evidence are inadmissible as they exceed the scope of the legality review.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility factual complaints legality review private violence evidence transcription court costs reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PITTELLA PASQUALE nato a CARIATI il 04/09/1979 RIZZO ALBINO nato a CROTONE il 07/09/1981 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, gli imputati Pittella Pasquale e Rizzo Albino ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, previa concessione delle attenuanti generiche, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 610, comma primo e comma secondo, cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., riducendo però la pena previa concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante;

Ritenuto che il primo e il secondo motivo del comune ricorso, che rispettivamente lamentano l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di violenza privata e il travisamento della trascrizione del filmato e della testimonianza del teste Tambasco Giuseppe, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti o di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis