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Ordinanza — n. 36848/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding aggravating circumstance for drunk driving causing road incident.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal manifestly unfounded, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to consider an aggravating circumstance for causing a road incident. The appellant argued the court ignored the risk posed by driving under the influence, but the court held that any unexpected event interrupting traffic flow constitutes an incident regardless of third-party involvement. Consequently, the appeal was inadmissible, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada; In cases of driving under the influence, any unexpected event interrupting normal traffic circulation and creating danger to the community constitutes a road incident, irrespective of whether third parties or other vehicles were involved.

Parole chiave

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drunk driving aggravating circumstance road incident definition manifest unfoundedness appeal traffic safety risk cassation inadmissibility identificazione credibile prova del DNA scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
E' indirizzo costante di questa Corte che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 186, comma 2 lett. c), 2-bis, 187 comma 1 e 1 bis cod. strada
E' indirizzo costante di questa Corte che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod.
D.Igs. 285/92
c), 2-bis , 187 comma 1 e 1 bis e D.Igs. 285/92 e succ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019
Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012
275872 - 01, richiamata dalla sentenza impugnata; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMIS DANIEL CORNEL nato a BORSA( ROMANIA) il 11/07/1980 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.Timis Daniel Cornel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte 24 Ne 42i1 eir.£ di Appello di Milanodel iceai 2023 che la ha condannato per il reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. c), 2-bis , 187 comma 1 e 1 bis e D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso il 3 luglio 2019. 2.L'esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante relativa all'aver provocato un incidente stradale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' indirizzo costante di questa Corte che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :cfr, ex multis, Sez. 4 - , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 - 01, richiamata dalla sentenza impugnata; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 - 01. Nel caso di specie, la vettura era fuoriuscita dalla carreggiata, salendo sul cordolo di una rotonda e rimbalzando sul guardrail che si trovava di fronte.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso