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Ordinanza — n. 36840/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUNDAY OSA nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato aytiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in relazione al reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 36840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma V, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento testimone a discarico corresponsabilità della vittima obbligo di testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUNDAY OSA nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato aytiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Firenze in relazione al reato di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90. L'esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato e alla applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall'art. 591 lett.c cod. proc. pen ( ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Risulta dagli atti che il processo è stato definito all'udienza pubblica del 1 dicembre 2023, non vi è stata alcuna indicazione di termini diversi dal termine di legge per il deposito delle motivazioni, depositate in data 6 dicembre 2023. La sentenza doveva quindi essere impugnata nel termine di giorni trenta decorrenti dal 15 dicembre 2023 ( artt. 585 e 544 cod. proc. peri). Risulta invece che il ricorso per Cassazione sia stato depositato il Ilgennaio 2024, oltre il termine fissato dalla legge.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il esi