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Ordinanza — n. 36838/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36838/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAKA JORGO nato il 28/06/1988 avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Braka Jorgo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata che ha fatto puntuale riferimento alle risultanze del compendio probatorio acquisito in giudizio.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36838/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata che ha fatto puntuale riferimento alle risultanze del compendio probatorio acquisito in giudizio.

Parole chiave

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responsabilità penale gravi addebiti penali momento del reato responsabilità penale dei minori sentenza penale colpa grave

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAKA JORGO nato il 28/06/1988 avverso la sentenza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Braka Jorgo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata che ha fatto puntuale riferimento alle risultanze del compendio probatorio acquisito in giudizio.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il i'd