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Ordinanza — n. 36834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of manifest illogic and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Filippo Tomacchio inadmissible, confirming his conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 1, of the 1990 Decree. The appellant argued for a 'minor offense' classification and generic mitigating circumstances, but the lower courts correctly identified the large quantity of hidden drugs as indicative of large-scale trafficking. The Court upheld the decision because the lower judgment provided exhaustive reasoning based on established case law regarding drug quantities and the absence of positive factors for mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 62-bis, D.L. n. 92/2008: The appeal is inadmissible if the lower court's qualification of the offense as 'minor' is based on a comprehensive evaluation of all statutory parameters, and the denial of generic mitigating circumstances is justified by the lack of positive elements beyond mere lack of criminal record.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense manifest illogic mitigating circumstances Cassation appeal drug quantities procedural inadmissibility persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90.
Art. 62-bis, D.L. n. 92/2008
L. n. 125/2008

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv.
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022
Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez.
Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019
15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez.
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019
17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep.
Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018
278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, deo.
Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010
275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 3, n. 44471 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMACCHIO FILIPPO nato a BRINDISI il 16/09/1996 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che ha condannato Tomacchio Filippo per il reato di cui alli att. 73, comma 1, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90.

Lamenta inoltre vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al quantitativo di stupefacente nella disponibilità dell'imputato (marjuana da cui potevano ricavarsi 2.2124 dosi medie singole, hashish e cocaina, abilmente nascosti in vari punti della propria abitazione) sintomatico dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala.

Ciò in considerazione sia delle modalità di occultamento dello stupefacente, della diversità delle sostanze detenute, idonee a soddisfare diverse tipologie di richieste, del cospicuo materiale destinato al confezionamento, rivelatore della professionalità della attività di spaccio perpetrata, come evidenziato anche dalle de condanne successive ai fatti per cui si procede. La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 9 9 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr.Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 25585 6 - 01-;

Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01 ). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01,; Sez. 4 - , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706 - 01); e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia, anzi migliaia:

Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). Va inoltre aggiunto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il Costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis:

Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, deo. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dai giudici di merito sono stati correttamente considerati come escludenti la configurabilità della ipotesi lieve. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). A tali principi si è attenuta la Corte territoriale, rilevando la mancanza di elementi positivi apprezzabili al di là della mera incensuratezza, peraltro in considerazione delle due condanne successive ai fatti, già valutate, 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

A

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2