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Ordinanza — n. 36829/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism application due to lack of fault in procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding recidivism. The court found the trial judges adequately addressed the appellant's criminal lifestyle and prior convictions as evidence of increased criminal capacity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of inadmissibility is not based on lack of fault in the determination of the cause of inadmissibility, and the lower court has sufficiently motivated its decision on recidivism.

Parole chiave

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recidivism application drug trafficking conviction inadmissible appeal lack of fault procedural costs allegazioni fattuali non credibili insufficienza di prove allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Diallo Alpha Oumar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014
247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO ALPHA OUMAR nato il 03/01/1993 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; • Motivi della decisione 1. Diallo Alpha Oumar ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che presso l'abitazione dell'imputato erano stati rinvenuti somme di denaro, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale da confezionamento e che, al momento della commissione del reato per cui si procede, il predetto imputato risultava gravato da plurimi precedenti specifici senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo.

Ha rilevato quindi la Corte che l'ulteriore episodio di spaccio evidenzia ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, facendone un vero e proprio stile di vita e dimostrando perciò una aumentata capacità criminale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè di una ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consig ere estensore Il