Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning for sentence below median statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the lower court's sentencing decision did not require detailed justification given the penalty was well below the median statutory minimum. The appellant argued for a lighter sentence based on social conditions and the confession, but the appellate court confirmed the conviction for illicit detention and trafficking. The Supreme Court rejected the claim, ruling that specific reasoning is only mandatory when the sentence significantly exceeds the average statutory range, thus dismissing the appeal and ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When the imposed penalty is not significantly higher than the median statutory minimum, the appellate court's general reference to the gravity of the crime and the use of terms like 'congruous' is sufficient, rendering a detailed explanation of the reasoning unnecessary for the sentence to be valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSHAJ ILHAZ nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE; Motivi della decisione 1. Caushaj IIj'az ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Roma in ordine al reato di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, previa riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, fissata in misura superiore al minimo edittale. I giudici di merito non avevano valutato la confessione dell'imputato e le sue disagiate condizioni sociali.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).
Nel caso di specie la pena finale irrogata, pari a mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa è ampiamente al di sotto del medio edittale. Inoltre, la Corte territoriale sottolinea che le modalità dell'azione erano comunque allarmanti, posto che l'attività di cessione era posta in essere all'interno di un bar, e quindi connotata da peculiare spregiudicatezza; e che l'ammissione dell'addebito era logica conseguenza dell'arresto in flagrànza.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom