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Ordinanza — n. 36825/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special counsel and improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, citing two primary defects. The appellant failed to engage a lawyer from the special bar required for cassation appeals, and the grounds raised did not align with the limited scope of review permitted for plea bargain sentences. Consequently, the court rejected the claim regarding the lack of motivation for acquittal grounds, as no specific elements warranted such a detailed analysis.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific grounds and require representation by a special counsel; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special counsel requirement plea bargain review limits acquittal grounds motivation procedural defect dismissal opposizione decisione di non sollevare obiezioni superperizia

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90
dal GWP del Tribunale di Padova in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90.
Art. 129 cod. proc. pen.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Art. 613 cod. proc. pen.
Deve rilevarsi l'assenza di mandato conferito ad un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( come prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.).
art. 444 cod. proc. pen
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90
dal GWP del Tribunale di Padova in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90.
art. 129 cod. proc. pen
Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino
S.U. 27 dicembre 1995, Serafino).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJEPALI OLGER nato il 06/05/1990 avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato ay/4' so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal GWP del Tribunale di Padova in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione . In ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l'altro, ribadito che che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto;

S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Deve rilevarsi l'assenza di mandato conferito ad un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ( come prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.). Risulta infatti che l'avv. Armau è stato semplicemente delegato al deposito del ricorso sottoscritto dal Gjepali.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, kt 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il