Italian Supreme Court dismisses appeal regarding accessory license suspension sentence length as within judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Eugenio Cerminara's appeal against a one-year driver's license suspension inadmissible. The appellant argued the sentence lacked proper motivation, but the court noted the measure fell within the statutory range and relied on established judicial discretion principles. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7 CdS; Art. 187, comma 7 CdS: The length of an accessory license suspension within the statutory range falls within the trial judge's discretion, requiring only a reference to legal criteria and the violation's gravity, not a detailed reasoning when the term is not excessive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERMINARA EUGENIO nato a ASTI il 08/03/1965 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; •
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che dichiarato Cerminara Eugenio colpevole del reato di cui all'art. 186 , comma 7 CdS.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla misura della sanzione accessoria irrogata ( un anno di sospensione della patente di guida) 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in anni uno, la Corte territoriale ha argomentato in ordine alle allarmanti modalità della condotta e ai plurimi precedenti specifici dell'imputato.
Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale (la misura fissata dall'art. 187, comma 7, è da sei mesi a due anni) e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01;
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 - 02).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il Consi liere estensorer Il P sid